Chiarimenti e precisazioni sulle norme che regolano l’insegnamento della Religione Cattolica. Fermo restando che l’autonomia consente alle scuole di pensare la propria attività didattica in termini di flessibilità, occorre sottolineare che l’Irc è legato ad alcuni vincoli rigidi che devono garantire il rispetto di fondamentali principi giuridici espressamente indicati dal Concordato tra lo Stato Italiano e la Santa Sede. La Guida dell’USR Piemonte
a) l’Irc è disciplina curricolare e non può essere trasformata in disciplina complementare o extracurricolare; essa appartiene alla quota nazionale obbligatoria del curricolo nelle scuole di ogni ordine e grado;
b) la facoltatività dell’Irc è cosa ben diversa da quella degli insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi previsti dalla scuola dell’autonomia. Facoltativo per gli alunni, l’Irc non è facoltativo per lo Stato, che con la revisione del Concordato si è impegnato ad assicurarlo (Legge n. 121 del 25 marzo 1985, Art. 9.2).
c) l’Irc deve essere comunque assicurato in tutte le scuole e la sua facoltatività attiene solo alla facoltà di scelta di alunni e genitori, ma non la sua appartenenza strutturale all’ordinamento scolastico;
d) la collocazione oraria dell’Irc deve essere quella ordinariamente prevista per tutte le altre discipline, non potendosi attuare alcun trattamento diverso tale da porre in essere discriminazioni a carico degli alunni avvalentisi o non avvalentisi (Cfr. CM
n.9/91e D.P.R. n.175 del 20/08/2012 punto 2.1.a );
e) i docenti di Religione Cattolica fanno parte, con i medesimi diritti e doveri degli altri insegnanti, del Consiglio di Classe. Partecipano a pieno titolo alla valutazione finale degli alunni avvalentisi, alla determinazione del credito scolastico nel percorso per l’ammissione agli esami di stato..
In concreto l’Intesa ribadisce che la collocazione dell’Irc nell’orario delle lezioni “è effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell’ambito della scuola e per ciascuna classe”. (DPR 175/12, 2.2.).
Si richiama l’attenzione sul contenuto della nota del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – prot. n. 2487 del 15 novembre 2013. La nota in questione prevede, innanzitutto, in mancanza di un espresso divieto nell’Intesa succitata, la possibilità di affidare l’insegnamento della religione cattolica ad uno stesso insegnante anche in più sezioni o classi in cui si trovi ad essere titolare di altri insegnamenti o attività educative. Inoltre, la nota n. 2487 ricorda che, sempre ai sensi della succitata Intesa, il dirigente scolastico è tenuto a sentire il parere dell’ordinario diocesano, che certamente può esprimersi anche in merito al numero effettivo di classi o sezioni in cui l’insegnamento della religione cattolica deve essere affidato al medesimo insegnante.
Infine, poiché l’affidamento dell’insegnamento della religione cattolica al docente di classe o sezione rappresenta una facoltà per il dirigente scolastico e non un obbligo, non sussiste in capo al docente interessato alcun diritto di ottenere tale insegnamento, ma solo la possibilità di manifestare la propria disponibilità
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione ad uno dei corsi di studi delle istituzioni scolastiche, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. Tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione, ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio. In ogni caso è fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l’anno scolastico successivo, esclusivamente su iniziativa degli interessati, tramite un’espressa dichiarazione che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni.
Nei confronti degli alunni/studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative (C.M. n. 18 del 4 luglio 2013). Per quanto concerne l’organizzazione delle attività alternative alla religione cattolica, si rinvia alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987. Si evidenzia che la scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando il modello C (C.M. n. 28 del 10 gennaio 2014). Tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio anno da parte degli organi collegiali e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:
- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Per quanto concerne la programmazione delle attività alternative all’Irc sono escluse le attività curricolari comuni a tutti gli alunni (c.m. 368 del 85) ed è compito del collegio dei docenti (fatta eccezione per la scuola primaria, in cui spetta ai consigli di interclasse) assolvere tale adempimento all’inizio di ogni anno scolastico e comunque entro il primo mese dall’inizio delle lezioni ( CM 129/86).
I contenuti delle attività alternative non devono risultare discriminanti e, fermo restando il carattere di libera programmazione, il Ministero ha fornito alcuni orientamenti per queste attività. Le CM 129/86 e 130/86 propongono, per il primo ciclo, che tali attività, concorrenti al processo formativo della personalità degli alunni/allievi, siano volte “all’approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile”(C.M. 129) e “all’approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile” (C.M. 130) . Tale suggerimento si estende e si specifica nell’ordine secondario dove la CM 131/86 aggiunge, per il secondo grado, “il ricorso ai documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e della esperienza umana. La CM 316/87 precisa che il Collegio Docenti dovrà formulare precisi programmi e propone un modello di attività didattica sul tema dei Diritti dell’uomo. Ai docenti incaricati di tale attività dovrà essere raccomandato di prestare attenzione a non costituire, con le loro personali scelte didattiche, motivo di discriminazione tra avvalentesi e non avvalentesi.
Per quanto riguarda la valutazione l’OM 13/13 stabilisce che “I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto. (art. 8, 13).
Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività. (8.14).
Per le attività alternative non sono specificate modalità di valutazione (voti o giudizi) anche se, come previsto dalla nota MIUR 695 del 09/02/2012, i docenti di attività alternativa “partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali …”.
Ai fini del credito scolastico è previsto che possano essere considerati anche i risultati conseguiti nello studio individuale a condizione che la scuola abbia individuato e deliberato specifiche modalità di valutazione e certificazione.
Per quanto riguarda l’individuazione dei docenti chiamati a svolgere l’insegnamento sulle attività alternative e i relativi aspetti retributivi si veda la nota MEF del 7/3/2011 Prot. n. 26482. Si richiama l’attenzione sull’obbligatorietà per la scuola di assicurare le attività alternative (C.M. 18/2013).
Gli alunni che scelgono di frequentare le attività alternative possono essere accorpati sia per classi parallele sia in senso verticale (C.M. 302/86).
Le SS.LL. sono invitate a provvedere con idonei strumenti di gestione e di verifica affinché anche per gli alunni che hanno optato per lo studio individuale, questo non si trasformi, nei fatti, in una “nessuna attività” con imponderabili rischi che potrebbero derivare da un’eventuale trascuratezza dell’obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni non avvalentisi.
In ultimo si ricorda che, come precisato dalla C.M. telegrafica n.253 del 13.08.1987, l’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica non può costituire criterio per la formazione delle classi e pertanto deve essere mantenuta l’unità della classe cui appartiene l’alunno.